Interviste

Fino a quando mantenere i figli?

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“Bamboccioni”: ormai il temine infelice usato dall’ex Ministro Padoa Schioppa è utilizzato largamente per definire i giovani d’oggi che spesso restano a casa di mamma e papà a farsi mantenere fino addirittura dopo i 30 anni.

Di certo per gran parte di loro questa non è una scelta, ma una forzatura provocata dalla crisi dell’occupazione che li porta, dopo aver studiato fino a circa 24 anni all’Università, a fare lavori precari e poco remunerati che non consentono loro di essere indipendenti economicamente.

Ma se questo è un problema per i giovani, lo è anche per i loro genitori che spesso fanno fatica a mantenere i figli grandi e a far quadrare il bilancio familiare a fine mese.

Nasce così la domanda: fino a quando un genitore è per legge obbligato a mantenere economicamente un figlio?

L’ho chiesto all’Avv. Silvia Cagna, particolarmente sensibile alla materia del diritto di famiglia.

Fino a quando secondo la legge i genitori devono assicurare vitto e alloggio al proprio figlio?
I genitori hanno il diritto ed il dovere di mantenere i figli, prestando loro i mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali (vitto, alloggio, ecc.), e di far fronte ad ogni ulteriore spesa necessaria per la vita di relazione, in base al tenore di vita ed alla collocazione sociale della famiglia.
Non esiste un limite di tempo o di età prestabilito, al raggiungimento del quale i genitori non sono più obbligati a provvedere al mantenimento: vale, perciò, il principio che i genitori sono tenuti a mantenere i figli fintanto che sono, senza loro colpa, non economicamente indipendenti.

Cosa si intende per “indipendenza economica”? Quali sono i parametri che la definiscono?
Il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente quando comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle reali e concrete condizioni di mercato.
La situazione va esaminata caso per caso, valutando le aspirazioni, il percorso di studi e le condizioni del mercato del lavoro relativo allo specifico settore di competenza.
Non sempre, quindi, l’attività lavorativa consente di raggiungere quell’ “indipendenza economica” che può esentare i genitori dal continuare ad adempiere al proprio obbligo: parliamo, per esempio, del maggiorenne che, pur ricevendo un reddito da lavoro, sta portando a termine il proprio percorso di formazione; di chi svolge un lavoro precario e limitato nel tempo; di chi svolge un lavoro non qualificato rispetto ai titoli di studio conseguiti; di chi ha un contratto di apprendistato.
Diverso è il caso del figlio che non svolge un’attività lavorativa perché non si attiva nella ricerca o rifiuta ingiustificatamente valide offerte o abbandona volontariamente il posto di lavoro: in tal caso, poiché la situazione è imputabile a colpa del figlio, i genitori potranno essere liberati dall’obbligo del mantenimento.

Cosa succede se un figlio diventa indipendente economicamente ma poi perde il lavoro?
La giurisprudenza sembra affermare che se il figlio maggiorenne diventa autosufficiente ma poi perde il lavoro, l’obbligo del genitore di corrispondergli l’assegno di mantenimento non rivive.
Ciò in quanto il fatto che il figlio abbia trovato una stabile collocazione nel mondo del lavoro starebbe a dimostrare che questi ha raggiunto un’adeguata capacità di svolgere un’attività lavorativa e quindi la capacità di essere autosufficiente.
Così venuti meno i presupposti del mantenimento, si ritiene che l’eventuale sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinino l’effetto di rendere il figlio momentaneamente privo di sostentamento economico non possa far risorgere l’obbligo.
Quindi, nell’ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, il figlio non potrà vedere ripristinato il mantenimento in suo favore, potendo semmai solo far valere il più ristretto diritto agli alimenti, fondato su presupposti sostanziali e procedurali del tutto diversi.

Cosa succede in caso di separazione dei genitori?
Il problema del mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è sentito soprattutto dai genitori separati.
Questo si verifica perché il coniuge non convivente col proprio figlio soffre in modo particolare il fatto di dover versare periodicamente una precisa somma di denaro allo scopo di mantenere un figlio adulto, ancor più se l’importo è percepito direttamente dall’altro coniuge. Infatti, il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio stesso, ad essere legittimato ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento anche dopo che il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, sia divenuto maggiorenne.
Tuttavia, il discorso non cambia: i genitori saranno tenuti a mantenere i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, fintanto che questi non avranno raggiunto l’indipendenza economica.
E’ comunque possibile chiedere al Giudice di disporre, se non lo facesse già da solo, che l’assegno sia versato direttamente al figlio che ne ha diritto.

Grazie all’Avvocato Silvia Cagna per aver contributo a questo articolo.

Leggi anche: “Figli di coppie non sposate: quali diritti?”

4 Comments

  • neri

    sono un padre (disoccupato e con handicap) naturale di un bimbo affidato alla madre a cui pago gli alimenti attraverso i miei genitori(nonni del bimbo), adesso lei si sposa , quindi costituisce un nuovo nucleo familiare, devo sempre passare gli alimenti?

    • avv.silviacagna

      sì, perché l’obbligo a Suo carico riguarda un contributo al mantenimento del figlio e non il mantenimento della madre.
      Entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro: il fatto che la signora costruisca un nuovo nucleo familiare non incide sugli obblighi che Lei ha nei confronti di Suo figlio.

      • neri

        In riferimento al quesito esposto la ns. perplessità è quella che essendo noi i nonni del suddetto bimbo, il cui papà come evidenziato è disoccupato e con handicap, la legge dovrebbe tenere in considerazione che, come nonni, prima dobbiamo provvedere a ns. figlio(papà del bimbo) e non al nipote visto che la mamma ha un suo lavoro che può mantenimento dignitosamente. Quindi questo è indipendente dal fatto che quest’ultima si sia fatta una nuova famiglia e credo pertanto che sia corretto riaprire la sentenza del giudice dei minori!!!!! Anche perché sono più di tre anni che come nonni passiamo gli alimenti probabilmente non dovuti(per il bene del bimbo), ma adesso…………….
        Si rimane in attesa di una gentile risposta.
        Cordiali saluti.

        Il giorno 23 giugno 2015 18:04, Disqus ha scritto:

        • avv.silviacagna

          Invece lo spirito della legge è quello di ampliare la responsabilità genitoriale degli ascendenti, nel senso che voi, come nonni, non siete obbligati direttamente nei confronti del discendente ma siete chiamati a fornire al genitore (vostro figlio) i mezzi necessari affinché questi possa adempiere i propri doveri nei confronti del proprio figlio.
          Mi sento quindi di dire che difficilmente potrete essere esentati dal pagamento del mantenimento al bimbo. Tuttalpiù potreste provare a chiedere una riduzione dell’assegno sulla base delle nuove circostanze di fatto (es sopraggiunta disoccupazione del figlio)

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